Nell’ambito delle numerose iniziative adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, recentemente è stato emanato il Decreto Legge n. 157/2020 (il cosiddetto “Ristori-quater”), che all’art. 4 dispone una ulteriore proroga, sino al 1 MARZO 2021 della sospensione di TUTTE LE RATE dei piani di “Rottamazione-ter” e “Saldo & Stralcio” ad oggi pendenti, ivi comprese le scadenze relative alle mensilità del 2020 che, già in precedenza, erano state differite fino al 10 dicembre.
Da ciò deriva, quindi, che la “maxi scadenza” del 10.12.2020 è stata fatta scivolare in avanti sino, giustappunto, al I° marzo 2021 (attenzione! al PRIMO marzo, NON alla fine del mese) e che entro il suddetto termine dovranno essere versate, in un’unica soluzione, tutte le rate sinora scadute ed eventualmente non pagate in forza della sospensione “Covid”; va peraltro precisato, sul punto, che tale modalità di versamento “unificato” non costituisce un obbligo, bensì una mera facoltà per il Contribuente, il quale, quindi, se lo desidera o comunque lo preferisce ben potrà continuare ad effettuare i pagamenti, relativi al proprio piano di Definizione Agevolata, alle varie scadenze originariamente previste (o anche in momenti successivi, rientranti nel periodo di moratoria, ma purché non oltre la scadenza “generale” del 1.3.2021).
Inoltre, fra le ulteriori misure di sostegno all’economia introdotte dal Governo mediante l’alleggerimento degli oneri fiscali ed esattoriali, il Decreto “Ristori Quater”, al successivo art. 7, introduce importanti novità anche in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali; viene infatti elevata, sino all’importo di € 100.000 (in luogo degli originari € 60.000) la soglia entro la quale, ai fini della concessione della dilazione di pagamento del debito, viene automaticamente presunto lo stato di difficoltà economica del Contribuente (senza, cioè, che quest’ultimo debba presentare della documentazione specifica a riprova di tale condizione). In altre parole, quindi, per i carichi esattoriali sino a complessivi 100mila euro, la semplice richiesta di rateizzare il debito consente, in automatico, di ottenere la dilazione, senza necessità di sottoporsi a specifiche verifiche patrimoniali da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
E non solo: un’ulteriore, importantissima novità (che potrebbe quasi definirsi “epocale”) è quella per cui, qualora in passato il Contribuente sia decaduto da precedenti piani di rateizzazione (avendo, con ciò, perduto la possibilità di ottenere dilazioni – anche su eventuali cartelle successive – se non previo il saldo di tutte le rate in precedenza scadute e non pagate), è stata introdotta la possibilità di rateizzare nuovamente tali carichi esattoriali, presentando la relativa istanza entro il 31 dicembre 2021 e senza che vi sia necessità, per il Contribuente, di procedere all’integrale saldo delle rate scadute alla data della nuova richiesta (cfr. art. 7, comma 5).
Viene infine confermata, in generale, la disposizione già in precedenza adottata secondo la quale la decadenza dalle rateizzazioni in corso si verifica solamente con l’omesso pagamento di n. 10 (dieci) rate, anche non consecutive, anziché di cinque, come originariamente previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Come sempre, per chiunque fosse interessato ad approfondire queste tematiche e, in particolare, l’impatto che le nuove disposizioni normative possono avere sulle posizioni individuali di ciascuno, lo Studio resta a completa disposizione del pubblico e della propria Clientela, anche per via telefonica e telematica.