Con la recentissima Legge Finanziaria 2023 (legge n. 197 del 29.12.2022) è stata finalmente varata la tanto attesa “Rottamazione – quater”, di cui già da diverse stagioni, subito dopo l’esplosione della pandemia, era stata da più parti prospettata l’emissione. La stessa, infatti, era vista come un possibile strumento di supporto per tutti coloro che, proprio a causa della crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19, avevano incontrato difficoltà non solo nell’adempimento degli oneri derivanti dalla precedente Rottamazione-ter, ma anche nella gestione dei carichi “ordinari”, che erano comunque maturati per imposte e contributi negli anni “neri” 2020 e 2021 e la cui impossibilità di pagamento aveva poi generato, nel 2022, una vera e propria nuova ondata di cartelle e di azioni esecutive.

Ecco, dunque, una veloce panoramica delle più importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio in tema riscossivo ed esattoriale:


1) ROTTAMAZIONE QUATER (art. 1 commi 231 e seguenti):

Il suo meccanismo di funzionamento è del tutto analogo a quello della precedente Rottamazione-ter e, di fatto, prevede la possibilità di estinguere il debito pagando unicamente – in modo dilazionato fino a 5 anni – il capitale e i costi di notifica/esecuzione, con annullamento quindi di qualsiasi sanzione, interesse ed aggio di riscossione riportati nella cartella.

All’atto pratico, per la maggior parte delle cartelle questo comporta un abbattimento dell’importo nominalmente dovuto in misura oscillante fra il 30 e il 50% circa.

La Definizione Agevolata si applica ai ruoli (cartelle, avvisi di addebito, ecc.) affidati alla Riscossione dal 1.1.2000 fino al 30.6.2022; in pratica, quindi, tutte le cartelle esistenti, ad eccezione di quelle di recentissima formazione (ultimi sei mesi).

A partire dal 20 gennaio, mediante uno strumento telematico che verrà reso disponibile sul sito della Riscossione, vi sarà la possibilità di verificare l’entità del debito rottamabile e, quindi, di aderire alla procedura di Definizione Agevolata. La relativa domanda dovrà essere proposta entro il 30 aprile 2023 e, dal momento della presentazione dell’istanza, per l’Agenzia della Riscossione vi sarà il divieto di avviare nuove attività esecutive ovvero di proseguire quelle in corso.

Una volta presentata la domanda, peraltro, saranno automaticamente sospesi sino alla data di ammissione alla Definizione Agevolata e di versamento della prima rata (30.7.2023) tutti gli eventuali piani di rateizzazione e/o di definizione agevolata (Rottamazione ter) già eventualmente in essere per il Contribuente, il quale, pertanto, potrà interrompere i relativi pagamenti.

Il versamento delle somme risultanti dovute a seguito della Rottamazione potrà essere eseguito in un’unica soluzione, ovvero mediante un piano fino a un massimo di 18 rate su base quinquennale (con scadenze del tutto analoghe a quelle previste dalla Rottamazione ter), di cui le prime due pari al 10% dell’importo complessivamente dovuto.

Non vi saranno, inoltre, limitazioni di sorta all’accesso, quindi anche le cartelle che siano eventualmente oggetto di rateizzazioni in corso e addirittura quelle già decadute, in passato, da precedenti rateizzazioni e/o rottamazioni potranno essere inserite nell’istanza.


2) STRALCIO AUTOMATICO DELLE MINI-CARTELLE (art. 1 commi 222 e ss.):

Alla fine del mese di marzo 2023, tutte le cartelle di importo complessivo residuo fino a 1000 euro, risalenti al periodo 2000/2015, verranno automaticamente annullate. Il contribuente, quindi, non dovrà fare assolutamente nulla per poter fruire del beneficio, restando in vita solamente le posizioni debitorie più recenti, ossia quelle iscritte a ruolo dal 2016 in poi.

Lo stralcio, peraltro, riguarda solo i debiti verso le Amministrazioni statali e gli enti previdenziali (quindi, imposte e contributi), mentre le somme dovute agli Enti Locali (es. TARI, IMU, bollo auto, sanzioni da circolazione stradale, ecc.) NON verranno cancellate integralmente, bensì solo per la quota relativa a sanzioni e interessi di mora e sempre che l’Ente interessato decida, a propria discrezione, se applicare o meno l’agevolazione in parola. In sostanza, quindi, i singoli Enti Locali potrebbero anche decidere di NON applicare lo stralcio automatico, nel qual caso resterebbe ferma, comunque, per il Contribuente la possibilità di procedere ad una “normale” rottamazione.

Attenzione, però: questo tipo di “stralcio automatico” NON va assolutamente confuso con il cosiddetto “Saldo e Stralcio”, del quale si dirà poco più avanti.


3) DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI: (art. 1 commi 186 e ss.)

Si tratta di una misura in tutto e per tutto analoga a quella già contenuta nella Pace Fiscale del 2018. Chi ha in essere un contenzioso tributario (ossia: pendente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (e NON, quindi, della Riscossione, restandone pertanto esclusi i processi relativi alle cartelle esattoriali, alle attività riscossive e quelli di natura previdenziale contro INPS/INAIL) potrà definirlo pagando il solo capitale, cioè la sola imposta di cui si controverte, al netto di sanzioni e accessori, secondo aliquote decrescenti (dal 90 fino al 15%) in base ai risultati dei gradi di giudizio precedenti. Ad esempio, chi ha pendente un Giudizio in Cassazione dopo aver vinto il grado di appello, potrà chiedere di definire la vertenza pagando il solo 15% dell’importo preteso dall’Agenzia a titolo di capitale.

Si ricorda, comunque, che i contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per – ad esempio – la rilevata prescrizione delle cartelle esattoriali, ovvero l’opposizione a un pignoramento, NON rientrano in questa tipologia di Definizione Agevolata.


4) ROTTAMAZIONE DEI C.D. “BONARI” PER IMPOSTE E CONTRIBUTI: (art. 1 commi 153 e ss.):

La vera e propria “novità” contenuta nella Finanziaria 2023 in tema di Pace Fiscale, infine, è costituita dalla possibilità – mai prevista in precedenza – di “rottamare” non solo le cartelle esattoriali propriamente dette, ma anche gli addebiti che nascono a carico del contribuente dalla precedente fase di controllo automatizzato, ossia i cosiddetti “bonari”.

Normalmente, allorquando per qualsiasi ragione non viene effettuato il pagamento di una somma che – a titolo di imposta e/o contributo previdenziale – sarebbe dovuta sulla base della dichiarazione fiscale presentata in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Ente previdenziale inviano una comunicazione con la quale viene sollecitato il pagamento, eventualmente anche dilazionato (da 2 a 5 anni, a seconda degli importi dovuti) con applicazione di una sanzione ridotta (di norma il 30% del capitale); qualora, poi, il bonario non venga definito (perchè il Contribuente non paga, ovvero perchè rateizza ma poi non rispetta il piano), dopo qualche tempo viene emessa la cartella, nella quale le sanzioni e i costi accessori diventano di regola nettamente più elevati.

Ebbene: con la disposizione appena emessa, è ora possibile richiedere la Definizione Agevolata non solo delle cartelle esattoriali, ma anche degli avvisi bonari, con abbattimento della quota sanzione al 3%, potendo quindi rateizzare il capitale sino ad un massimo di 5 anni a prescindere dall’entità del debito (quindi, anche per importi inferiori a 5mila euro).

Da notarsi è che, così come per la Rottamazione delle cartelle, la misura straordinaria può essere applicata anche, per così dire, “in corso d’opera”, ossia relativamente alle eventuali rateizzazioni in precedenza già concesse ed attualmente in corso di pagamento; il debito residuo verrà pertanto rimodulato al ribasso, con l’abbattimento al 3% della quota sanzioni e la “spalmatura” di quanto dovuto sino a un massimo di 5 anni.


5) ASSENZA SALDO E STRALCIO:

Infine, indubbio rilievo riveste il fatto che – contrariamente a quanto si vociferava fino a qualche mese fa – la Pace Fiscale 2023 NON contempla alcuna misura assimilabile alla cosiddetta “Super-Rottamazione”, ossia al “Saldo e stralcio” con il quale, nel 2018, ai soggetti che avevano un ISEE inferiore a 20mila euro era riconosciuta la possibilità non solo di rottamare le cartelle, ma di estinguere il relativo debito pagando solamente una piccola parte (a volte davvero minima) di quel che sarebbe stato da versare in base ad una rottamazione standard.

La Finanziaria attuale, come detto, non prevede alcuna misura di quel genere, sebbene nulla possa escludere che, in futuro, in uno dei prossimi pacchetti fiscali allo studio del Governo possa essere eventualmente inserito un provvedimento speciale di ulteriore agevolazione, destinato e rivolto alle fasce più deboli della popolazione.


CONCLUDENDO…

Queste, dunque, sono le principali novità della Legge Finanziaria in tema riscossivo-esattoriale, ma, naturalmente, molte altre ve ne sono di potenziale interesse per famiglie e imprese.

Lo Studio LFa, come sempre, è a completa disposizione dei propri assistiti – e non solo – per una analisi approfondita ed attualizzata della situazione patrimoniale in essere, così da poter studiare e sviluppare, in base alle specifiche esigenze dell’assistito, le più opportune strategie di gestione personalizzata dei rapporti con l’Agenzia della Riscossione e gli Enti impositori.

Il termine per la presentazione delle domande scade, come detto, al 30 aprile 2023, ma per chi fosse interessato ad una consulenza specifica, suggeriamo di assumere contatto con lo Studio con ampio anticipo, così da potersi assicurare la disponibilità dei nostri professionisti.

Si raccomanda inoltre – a chi eventualmente non ne avesse ancora la disponibilità – di procurarsi quanto prima un identificativo SPID, indispensabile per un rapido recupero della documentazione di riferimento presso gli Enti.

Studio Legale LFa