E’ la cartella di pagamento, sì lei, l’odiata cartella di pagamento.
Lei dà tanti grattacapi -come parrebbe ovvio- e non solo perché di soldi da pagare si parla ma anche quando esiste una qualche ragione per dire che non è giusto doverla pagare.
Presa in mano una cartella di pagamento, nelle avvertenze delle ultime pagine si legge che il termine per impugnare è di sessanta giorni (dalla notifica).
Non è qui che ora voglio scrivere di quando si consideri perfezionata la notifica perché dovrei aprire una parentesi interminabile.
Quel “sessanta giorni” invece è menzognero e infido quanto più si possa immaginare.
Innanzitutto: da dove nasce quel termine di sessanta giorni? nasce dal decreto legislativo n.546/1992 cioè dal testo che disciplina il processo tributario.
Così infatti, ogni atto tributario è effettivamente impugnabile entro sessanta giorni dalla notifica.
È vero però che non ogni ruolo della cartella di pagamento è di per sé un atto tributario, anzi tutt’affatto.
I ruoli possono essere (e sono in larga parte) tributari ma possono essere anche previdenziali oppure relativi alle sanzioni amministrative oppure penali, oppure ancora relative a tariffe legate a servizi (per esempio il ticket sanitario oppure ancora la TARI).
Cosa succede in tutti questi altri casi? succede che il termine per impugnare sia più breve, oppure anche che possa non esistere alcun termine.
Quando, per la natura del ruolo, il termine sia più breve occorre prestare attenzione oppure saranno dolori e qualunque -anche la più motivata- ragione per contestare la richiesta di pagamento, se sollevata oltre il termine che le è proprio, sarà dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
Alcuni esempi: il ruolo previdenziale si impugna nel termine di quaranta giorni davanti al Tribunale del lavoro; le sanzioni amministrative nel termine di trenta giorni davanti al Tribunale ordinario (o davanti al Giudice di Pace, secondo l’importo).
Esiste infine una sporadica ipotesi di crediti dello stato per i quali non sia previsto uno specifico termine di impugnazione ed allora la cartella di pagamento che ne incorporerà il relativo ruolo sarà impugnabile senza alcun termine, ai sensi dell’art. 615 cpc.